Contributi INPDAP e INPS

LE BEFFE E LE INCONGRUENZE

La nostra storia come si è letto nella pagina precedente è caratterizzata da molte incoerenze e ingiustizie, poco tempo fa molti carabinieri ausiliari in congedo fecero domanda di accredito dei contributi versati all’I.N.P.D.A.P. ai fini pensionistici, ma con amara sorpresa la stessa I.N.P.S. che doveva recepire i contributi dall’I.N.P.D.A.P. rispose così:

“ In esito alla domanda di accredito del servizio di leva, da lei inoltrata il – -/09/2010 le comunichiamo che essa non può essere accolta per il seguente motivo: – Trattasi di servizio volontario quindi retribuito. Legge
322/58, recarsi presso un patronato e costituire la posizione assicurativa. “

Molti carabinieri ausiliari dopo il congedo non pensarono affatto a i fini pensionistici , dando per scontato che la cosa avvenisse in automatico con la richiesta di pensionamento raggiunti i limiti di età , o che vi potesse essere sempre tempo.
Loro malgrado con una legge del 1 luglio 2010 , precisamente la n° 122/2010 di conversione del decreto legge n°78/2010, viene abolita la possibilità di trasferire all’I.N.P.S. i contributi I.N.P.D.A.P. non sufficienti a raggiungere presso tale ente il diritto a pensione (legge n. 322/58); la possibilità di ricongiungere nell’I.N.P.S. a titolo gratuito, i versamenti effettuati presso più enti previdenziali (legge n. 29/79).
In pratica ? i contributi versati e non ancora riscattati da migliaia di carabinieri ausiliari in congedo vagano nei meandri dell’I.N.P.D.A.P. , perchè i costi di trasferimento sono troppo onerosi.
Ma se nella risposta pervenuta dall’I.N.P.S. parla chiaramente di “servizio volontario” , sul sito internet dello stesso ente non sembra proprio che i carabinieri ausiliari siano riconosciuti come volontari al 100% di seguito si riporta la dicitura del sito dell’ente sopra citato:

SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO

Può essere accreditato a favore degli ex militari volontari dell’esercito, dell’aeronautica, dei carabinieri e della marina solo se la particolare normativa ad essi applicata non preveda espressamente la costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della Legge 2 aprile 1958, n. 322 (circ. 293 C. e V. del 2 febbraio 1972).

Pertanto, se non sussistono elementi di preclusione, è possibile accreditare la contribuzione figurativa solo se il periodo di servizio militare volontario non eccede la durata della ferma di leva ovvero se prestato durante la seconda guerra mondiale.

Inoltre è possibile accreditare la contribuzione figurativa anche per i periodi di servizio militare prestato:
dai militari volontari dell’Esercito e dell’Aeronautica se cessati dal servizio prima del 17 giugno 1964, se cessati dopo tale data si deve procedere alla costituzione delle posizione assicurativa ai sensi della Legge 322/58;
dagli agenti dell’Arma dei Carabinieri ( ESCLUSI I CARABINIERI AUSILIARI ), sia militari di truppa sia graduati, i periodi di servizio militare fino alla seconda riafferma triennale (circ. 3 del 9.1.1988), è prevista, infatti, la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge 322/58 nei casi di cessazione dal servizio dopo la seconda riafferma triennale, di cessazione dal servizio continuativo (casi di cessazione non anteriori al 2.12.1961) e di cessazione successivi al 1 luglio 1970 (data di iscrizione per tutti i militari dell’Arma alle forme previdenziali del personale di ruolo dello Stato);
dai volontari della Marina, appartenenti al corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), per tutti i periodi anteriori al 1 gennaio 1957 (data di iscrizione alla Cassa Nazionale per la Previdenza marinara) ovvero, per i periodi successivi al 31 dicembre 1956, solo nel limite del corrispondente servizio di leva prestato nell’ambito della Marina Militare (Circ. 590 R.C.V./65 del 15.3.1982).
N.B.: Nei confronti degli Agenti della Polizia di Stato (già Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza) deve essere effettuata sempre la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge 322/58 (Circ. 590 R.C.V./65 del 15.3.1982).

 

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