Proposte di legge

LE PROPOSTE DI LEGGE Se da un lato vi è stata una discriminazione da parte dello stato nei confronti dei Carabinieri Ausiliari, dall’altro la stessa politica ha mosso negli anni alcuni passi per cercare di arginare il problema ma senza grandi risultati significativi. La stessa foto sopra postata è l’ultima di una serie di interrogazioni parlamentari dedicate proprio ai carabinieri ausiliari, di seguito vengono riportate le successive. Le proposte sono incentrate sul graduale reintegro di personale sostanzialmente già formato e pronto al servizio, con un risparmio molto sostanzioso da parte dello stato e dei contribuenti. E’ lo stesso Min. della Difesa nel 2003 a rispondere così : Risposta. – L’articolo 7 del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 116, ha esteso anche all’Arma dei Carabinieri la possibilità di ricorrere alle forze di completamento, consentendo di richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 2002, i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale fossero risultati idonei, ma non prescelti per la ferma quadriennale, nel quadro delle iniziative volte ad accrescere l’operatività dei reparti attraverso una maggiore alimentazione dei volumi di forza previsti. Conseguentemente, al personale in congedo interessato ai provvedimenti di richiamo, sono state trasmesse tramite i comandi provinciali ed i reparti territoriali dell’Arma lettere informative nominative, con allegata dichiarazione di disponibilità al richiamo. Per coloro che hanno aderito all’opportunità offerta il transito nelle forze di completamento ha consentito di partecipare ad ulteriori selezioni per l’ammissione in ferma quadriennale al termine di ogni periodo di richiamo di sei mesi (nel caso in esame per altre due volte), con l’attribuzione di un punteggio incrementale per ciascun periodo. Detta possibilità, tuttavia, non determinava la certezza di essere collocato favorevolmente nella relativa graduatoria di merito ai fini dell’ulteriore trattenimento in servizio, attesa la procedura selettiva a cui ogni candidato è stato sottoposto. Al personale in congedo, così come peraltro specificato nelle lettere informative inviate ai medesimi, era comunque garantita la conservazione del posto di lavoro eventualmente ricoperto prima del richiamo nelle forze di completamento, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Il provvedimento in parola, è stato, poi reiterato anche nel 2003, con decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 convertito in legge 18 marzo 2003, n. 42. Al riguardo, su 929 carabinieri ausiliari in congedo e «richiamati» per effetto della prima delle norme citate e che hanno beneficiato di punteggio incrementale al termine del semestre di richiamo, 395 sono stati ammessi alla ferma quadriennale, mentre i rimanenti hanno potuto usufruire di un secondo richiamo, al termine del quale sono stati ammessi alla ferma quadriennale ulteriori 139 unità. Per completezza d’informazione si soggiunge che: l’articolo 4, comma 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 198 e successive modifiche, prevede che, al termine della ferma di leva, i carabinieri ausiliari possano permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti previsti, commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite tuttavia di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, come modificato dal decreto-legge 8 maggio 2001, n. 215, che, riservando il 70 per cento dei posti ai volontari in ferma breve, lascia di fatto solo il 30 per cento del volume organico delle immissioni annuali dei carabinieri effettivi ai carabinieri ausiliari che chiedono ulteriori vincoli di servizio; l’articolo 21 della legge n. 448 del 2001, integrato dall’articolo 34 della legge n. 289 del 2002, in vista della sospensione della leva obbligatoria, ha avviato per il triennio 2002-2004 un programma di progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari con contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale da trarre (nei limiti del 70 per cento di cui sopra) esclusivamente dai volontari di truppa delle forze armate, prevedendo che i posti eventualmente non ricoperti non siano devoluti ad altre forme autonome di reclutamento dell’arma, ma portati in aggiunta ai posti riservati ai volontari del successivo concorso, quindi escludendo il ricorso ai carabinieri ausiliari. Pur in tale quadro, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ottica di garantire un giusto riconoscimento a tale personale, nell’ultimo triennio, ha dato il massimo impulso alle immissioni in ferma quadriennale dei carabinieri ausiliari, non emanando alcun bando di concorso e destinando, ai medesimi, tra l’altro, gli arruolamenti ordinari nell’autonoma disponibilità dell’arma (30 per cento delle assunzioni annuali nei ruoli iniziali). Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

         

Successivamente in data 17/11/2011 l’uscente ministro della difesa Ignazio La Russa  rispondeva alle interrogazioni parlamentari sopra postate : In sostanza analizzando la risposta del ex ministro viene citato in primis il quadro normativo professionale , cioè una totale trasformazione in un esercito di professionisti. Ma di fatto cosa erano i carabinieri ausiliari forse professionisti non riconosciuti? successivamente l’ex ministro cita le esigenze tecnico operative all’estero , menzionando una giovane età degli operanti : “Fatta questa premessa, non si può che ribadire, ancora una volta, che l’eventuale estensione di riserve di posti a favore di personale anagraficamente «anziano», come quello in argomento, avrebbe inevitabili riflessi sulla corretta ed equilibrata alimentazione dei ruoli, che, invece, impone la necessità per le forze armate e le forze di polizia di disporre di personale, che in virtù della giovane età, risulti impiegabile dal punto di vista operativoIn altri termini, una simile previsione risulterebbe evidentemente incompatibile con gli attuali criteri ispiratori dell’attività di reclutamento dell’Amministrazione, la quale per poter corrispondere adeguatamente alle molteplici e variegate esigenze funzionali ed operative in territorio nazionale e, in particolare nell’ambito delle missioni internazionali di pace all’estero deve contare sulla ampia disponibilità di personale giovane nei ruoli iniziali, idoneo ad espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, che richiedono un’adeguata capacità psico-fisica attitudinale. ” , su questa affermazione ci riserviamo di rispondere ma vorremmo solo ricordare che la media dei carabinieri ausiliari si aggira sui 30 anni, ma per l’ex ministro e lo stato si è anagraficamente “anziani” per la carriera militare e allo stesso tempo  anagraficamente “giovani” per lavorare, tuttavia stà di fatto che nelle “missioni” vi è personale in servizio con ben oltre 40anni di età. Di seguito viene citato dall’ex  ministro il codice dell’ordinamento militare ove si può chiaramente notare, come non venga più menzionata una categoria  che ha prestato il proprio aiuto alla nazione escludendola di fatto dall’ordinamento stesso. Infine vengono citati i dati indicati dal competente organo tecnico operativo militare: “a seguito della sospensione della leva obbligatoria, nel triennio 2002-2004, l’Arma dei carabinieri ha dato il massimo impulso alle immissioni dei carabinieri ausiliari nella ferma quadriennale, riservando loro tutti gli arruolamenti ordinari (nel limite del 30 per cento dei posti disponibili) e destinando loro eventuali posti riservati ai volontari delle Forze armate non coperti; nel biennio 2005-2006 sono transitati in ferma quadriennale quasi tutti i carabinieri ausiliari prossimi al congedo e, inoltre, nel 2005, nell’ambito delle assunzioni destinate al cosiddetto «carabiniere di quartiere», è stato previsto che l’incremento organico avvenisse mediante arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale da attingere esclusivamente dai carabinieri ausiliari in congedo; per l’anno 2005, infine, l’allora vigente normativa in materia di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno, di cui all’articolo 24 della legge n. 226 del 2004 («Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»), ha previsto una significativa percentuale (70 per cento) di posti riservati, tra l’altro, al personale che aveva completato il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle forze di polizia. ” , a questo si potrebbe rispondere replicando che non vi è logica nel destinare solo il 30% a personale operativo già formato, se poi ci si aggiunge che come citato dall’ex ministro “nel biennio 2005-2006 sono transitati in ferma quadriennale quasi tutti i carabinieri ausiliari prossimi al congedo e, inoltre, nel 2005, nell’ambito delle assunzioni destinate al cosiddetto «carabiniere di quartiere», è stato previsto che l’incremento organico avvenisse mediante arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale da attingere esclusivamente dai carabinieri ausiliari in congedo” il quesito sorge spontaneo: e il personale congedato senza demerito con idoneità  prima del biennio che non è mai riuscito a vincere il concorso interno, vuoi per l’irrisorio numero di posti riservati a concorso, vuoi per l’elevato numero di partecipanti, perché non è stato considerato? A conclusione l’ex ministro cita la legge 226 del 2004 che come analizzeremo , menziona una riserva di posti sino al 70% per il personale proveniente dai ruoli ausiliari delle forze di Polizia e Arma dei Carabinieri, il concorso permetteva di fare 1 anno di servizio come Volontario nelle forze armate e successivamente rifare un ennesimo concorso interno per poter transitare nell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato o rimanere nei ruoli dell’Esercito. Certo è che per un carabiniere con 1- 2 o 3 anni di servizio vincitore di concorso ma congedato per carenza di posti , arruolarsi nuovamente per 1 anno e rischiare di nuovo di essere congedato significherebbe ricadere nel baratro della disoccupazione e del precariato militare, ma la professionalità del carabiniere con 1 -2- 3 anni di servizio come viene considerata? non viene presa affatto in considerazione leggendo i sopracitati bandi di arruolamento e leggi emanate,  lo stesso stato potrebbe reintegrare il personale già formato con un decreto legge immediato grazie l’art. 77 della costituzione: “Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2] I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.” Visto il dilagare costante di gravissimi episodi di criminalità (vedi i recenti omicidi nella capitale in pieno centro), i carabinieri ausiliari possono divenire una risorsa indispensabile per il paese ad un costo esiguo facendo risparmiare i contribuenti. Altra interrogazione parlamentare è stata presentata in data 22 maggio 2012 ad essa è stato risposto come la precedente.

Per cercare di risolvere la nostra scabrosa situazione abbiamo presentato al Senato una nostra petizione (N°1073) accolta e assegnata alla IV Commissione Difesa in data 28-01-2014, successivamente la medesima è stata presentata alla Camera dei Deputati (Petizione N°521) ed è stata accolta e assegnata a due commissioni riunite I Affari Costituzionali e IV Commissione Difesa, il nostro intento è la modifica dell’articolo 20 della legge 226-2004 in modo da inserire in questo articolo giustamente chi ha svolto servizio sostitutivo di leva in qualità di Ausiliario delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare. Così si darebbe una risposta a molti giovani che hanno Servito lo Stato da 1 a 3 anni nell’Arma dei Carabinieri e da 1 a 2 nelle altre Forze di Polizia, così facendo si riconoscerebbe la professionalità di molti ragazzi addestrati per tre mesi e mezzo che hanno conseguito le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza, agenti di polizia giudiziaria, agenti di polizia tributaria e polizia militare. Così facendo si avrebbe poi pieno diritto al riconoscimento come punteggio in qualsiasi concorso pubblico degli anni di servizio svolti entrando anche pienamente e giustamente nella riserva di posti del 30% destinata a qualsiasi volontario congedato senza demerito in ogni concorso pubblico a ruoli civili e militari. Perché come sosteniamo sempre il nostro problema in primis deriva dal non riconoscimento della nostra “Volontarietà” non avendo appunto la “Base”.

Senato Petizione        Camera petizione Assegnata

In Data 03-06-2014 è avvenuta la prima discussione del documento  da noi redatto che ha portato il parere positivo del Sottosegretario di Stato alla Difesa, di seguito riportiamo il link della “Prima” discussione con il testo integrale della Petizione Presentata da questo Comitato:

leg.17.bol0245.data20140603.com0104

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